**Disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di Bilancio 2020** La legge 27 dicembre 2019, n. 160 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”. Nell’ambito di tale intervento, con l’articolo 1, commi 198-208, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e innovazione estetica effettuati nel periodo d’imposta 2020. Contestualmente, con il comma 209 dello stesso articolo 1, è stata disposta l’anticipata cessazione dell’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Possono accedere al nuovo incentivo, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale. Con il presente decreto di natura non regolamentare sono dettati i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta nonché per l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta; sono inoltre dettati i criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali. **Attività di ricerca e sviluppo** Ai fini dell’applicazione del comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d’imposta, è operata sulla base delle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015). Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti. **Attività di innovazione tecnologica** Il comma 201 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che si considerano attività di innovazione tecnologica, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, beni materiali e immateriali o servizi, o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; aggiungendo che per tale (nuovo o migliorato) deve intendersi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Anche in questo caso, trattandosi di applicare correttamente definizioni di tipo tecnico, il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico di dettare i criteri rilevanti, tenendo conto di quelli contenuti nel c.d. Manuale di Oslo e cioè delle linee guida elaborate in sede OCSE per le rilevazioni statistiche nazionali riguardanti l’innovazione. **Attività di design e ideazione estetica** Il comma 202 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha stabilito che rientrano anche le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari; attraendo così nel campo di applicazione anche le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti. Sono quindi ammissibili i lavori finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e funzionali (quali, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti ecc.). Viene inoltre chiarito che per prodotto si intende, qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Vengono inoltre dettati specifici criteri per il settore dell’abbigliamento e in generale per i settori caratterizzati dal rinnovo dei prodotti a intervalli regolari conosciuti di regola in anticipo. Al riguardo, il riferimento è ai lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino più elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti; elementi di novità che possono riguardare i tessuti o i materiali utilizzati, la loro combinazione, i disegni e le forme, i colori o altri elementi rilevanti. Viene inoltre precisato, in coerenza con l’applicazione del credito d’imposta anche per le altre fattispecie della ricerca e sviluppo e dell’innovazione tecnologica, che le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. **Maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta** Il comma 203 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha demandato al successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico la specificazione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ritenuti rilevanti per la fruizione della maggiorazione della misura del beneficio. Vengono quindi definiti come obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione digitale dei processi aziendali esistenti attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore. Il secondo comma si occupa invece degli obiettivi di transizione ecologica ispirati al paradigma dell’economia circolare, vale a dire, alla realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali. Naturalmente, è il caso di precisare, in coerenza con la previsione contenuta nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto in commento – secondo la quale, si ricorda, non sono considerati ammissibili al credito d’imposta, tra l’altro, i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale – le innovazioni tecnologiche rilevanti ai fini dell’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta dovranno perseguire obiettivi che “eccedano” gli standard ambientali già obbligatori secondo la disciplina comunitaria applicabile, a seconda dei casi, ai prodotti connessi all’energia e ai prodotti non connessi. Successivamente vengono fornite indicazioni in merito alle informazioni da inserire nella relazione tecnica; al riguardo, viene specificato che dalla relazione tecnica devono essere chiaramente desumibili gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati a seguito dei lavori di innovazione tecnologica intrapresi; la descrizione dello stato di fatto iniziale e la configurazione finale che verrà a determinarsi a seguito delle attività svolte; la definizione di criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi. **Determinazione e documentazione delle spese ammissibili** 1. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n 160, imputabili, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ai soli effetti dell’individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili. 2. Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell’impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d’imposta. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d’imposta di cui all’articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 3. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede. 4. Ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’importo delle spese di personale ammissibili prevista dalla lettera a) dei commi 200, 201 e 202 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti e la destinazione esclusiva in azienda, rispettivamente, alle attività di ricerca e sviluppo, alle attività di innovazione tecnologica e alle attività di design e ideazione estetica, per “soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego” s’intendono i soggetti assunti nel corso del periodo d’imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato. 5. In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, che attesti l’effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. La dichiarazione è richiesta anche ai fini dell’ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell’imprenditore, dei soci o degli amministratori e nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare. 6. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d’imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività. Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.