**DESTINATARI**: Possono accedere al credito d’imposta ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, **INIZIATIVE/SPESE AMMISSIBILI**: La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) è intervenuta sulla disciplina; in particolare la lettera i) e l) del comma 1064, Art. 1, **prevede la proroga del bonus formazione 4.0 fino al 2022, nonché chiarisce e amplia i costi ammissibili a tale beneficio. ** Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: * a) big data e analisi dei dati; * b) cloud e fog computing; * c) cyber security; * d) simulazione e sistemi cyber-fisici; * e) prototipazione rapida; * f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); * g) robotica avanzata e collaborativa; * h) interfaccia uomo macchina; * i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); * l) internet delle cose e delle macchine; * m) integrazione digitale dei processi aziendali. Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che, con **apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante** dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente **l’attestazione dell’effettiva partecipazione** alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie. L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta. **Nel dettaglio, la lettera l) chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, sono ammissibili all’agevolazione i seguenti costi:** * a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; * b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; * c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; * d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili, le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, e le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. **MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA**: Suddetto credito d’imposta è attribuito nella misura: * del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuale di €300.000; * del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese nel limite massimo annuale di €250.000; * del 30 per cento di quelle sostenute dalle grandi imprese nel limite massimo annuale di €250.000. Il credito d’imposta è elevato al 60 per cento per le spese sostenute da tutte le imprese, nel caso in cui i destinatari dell’attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione. Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. **CERTIFICAZIONE CONTABILE E OBBLIGHI DOCUMENTALI**: Affinché si possano attuare gli interventi sopra descritti, si applicano, compatibilmente, le disposizioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro. Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Mise, che sarà definita nel modello, nel contenuto e nelle modalità/termini d’invio con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.