**CREDITO IMPOSTA R&S&I – COMPENSO AMMINISTRATORE** La legge 27 dicembre 2019, n. 160 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”. Nell’ambito di tale intervento, con l’articolo 1, commi 198-208, è stato introdotto **un nuovo credito d’imposta** per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e innovazione estetica effettuati nel periodo d’imposta 2020. Sottolineiamo in particolare che: In caso di **prestazioni lavorative** _direttamente_ riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta **rese da amministratori o soci di società o enti**, l’ammissibilità delle relative spese **non può eccedere il 50%** del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata **_all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato.**_ ## _**Il compenso spettante all’amministratore deve quindi essere interamente corrisposto entro il 12/01/2021, per poter essere inserito tra le spese agevolabili ai finI del conteggio del credito d’imposta spettante.**_ _____________________ **CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI 4.0 – DICITURA FATTURE** Con le Risposte n. 438 e 439 del 05/10/2020, l’Agenzia, in relazione al **credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** ex art. 1, c. da 185 a 197, L. 160/2019 (ex super/iperammortamento), chiarisce che **qualora nella _fattura d'acquisto_ non sia stata inserita la dicitura (obbligatoria) con la normativa di riferimento, l'acquirente potrà procedere alla regolarizzazione del documento di spesa ricevuto.** Per quanto attiene la **procedura di regolarizzazione**, è possibile distinguere tra: 1. le **fatture emesse in formato cartaceo**: il riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura (sia di acconto che di saldo) con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; 2. le **fatture elettroniche**: il beneficiario, in alternativa, può: * **stampare il documento apponendo la predetta scritta indelebile** che, in ogni caso, dovrà essere conservata ed esibita in caso di controlli; * **realizzare un'integrazione elettronica** da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate (in tema di reverse charge interno) dalla CM 14/2019, ossia il cessionario/committente può (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa) inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. #### ### ## _In tutti i casi, la regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria (il venditore rimane estraneo) prima che siano state avviate eventuali attività di controllo._