Credito imposta Pubblicità anno 2019

La Legge 8.08.2019, n. 81 ha reintrodotto il credito di imposta per la pubblicità, apportando alcune modifiche all'importo percentuale riconosciuto e alla scadenza per l'invio della domanda.

DESTINATARI: Possono accedere all’agevolazione le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.

INIZIATIVE/SPESE AMMISSIBILI: Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. L'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

IMPORTI AGEVOLAZIONI: Il bonus si configura quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione, previa istanza da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’agevolazione è riconosciuta sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nazionale e locale, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Il parametro storico di riferimento deve essere considerato in relazione al costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente. L'incentivo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. La fruizione del bonus pubblicità è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta R&S, ecc.), laddove riguardi i medesimi costi ammissibili.

DOTAZIONE: Per l’annualità 2019, il limite massimo di spesa dovrà essere stabilito ogni anno con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

TEMPISTICA: L'invio della domanda di accesso al credito deve essere effettuato, per l'anno 2019, dal 1.10 al 31.10.2019. A regime invece il periodo temporale per l'invio della comunicazione tornerà ad essere quello ordinario, dal 1 al 31.03 di ogni anno.

NOTE: Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.