DESTINATARI: Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
INIZIATIVE/SPESE AMMISSIBILI: La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) è intervenuta, sulla disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della Legge n. 205/2017). I commi da 78 a 81, dell’articolo 1 della citata legge, infatti, prevedono la proroga del bonus formazione 4.0 per il 2019 e sarà consentito, quindi, richiederlo per le spese di formazione sostenute a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2019.
Le novità nella Legge di Bilancio 2019 – Il sopra citato comma 78, prevede che la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 55, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205), si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie. L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
IMPORTI AGEVOLAZIONI: Inoltre, il comma 79, specifica che, il suddetto credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito:
- nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese;
- del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese.
Alle grandi imprese, invece, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento, quindi, inferiore a quanto previsto nel 2018.
Affinché si possano attuare gli interventi sopra descritti, si applicano, compatibilmente, le disposizioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Per l’attuazione degli interventi previsti nella Legge di Bilancio sopra riportati, il comma 81, infine, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020.