Credito imposta Formazione 4.0

DESTINATARI

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

INIZIATIVE/SPESE AMMISSIBILI

Il Credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0” sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  1. big data e analisi dei dati;
  2. cloud e fog computing;
  3. cyber security;
  4. simulazione e sistemi cyber-fisici;
  5. prototipazione rapida;
  6. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  7. robotica avanzata e collaborativa;
  8. interfaccia uomo macchina;
  9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  10. internet delle cose e delle macchine;
  11. integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie. L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

IMPORTI AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta,** per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro**; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Allegato A (articolo 1, comma 48). Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti

a) Vendita e marketing:

  • I. Acquisti
  • II. Commercio al dettaglio
  • III. Commercio all'ingrosso
  • IV. Gestione del magazzino
  • V. Servizi ai consumatori
  • VI. Stoccaggio
  • VII. Tecniche di dimostrazione
  • VIII. Marketing
  • IX. Ricerca di mercato

b) Informatica

  • I. Analisi di sistemi informatici
  • II. Elaborazione elettronica dei dati
  • III. Formazione degli amministratori di rete
  • IV. Linguaggi di programmazione
  • V. Progettazione di sistemi informatici
  • VI. Programmazione informatica
  • VII. Sistemi operativi
  • VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

c) Tecniche e tecnologie di produzione

  • I. Fabbricazione di armi da fuoco
  • II. Fabbricazione di utensili e stampi
  • III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
  • IV. Idraulica
  • V. Ingegneria meccanica
  • VI. Ingegneria metallurgica
  • VII. Lavorazione della lamiera
  • VIII. Meccanica di precisione
  • IX. Lavorazione a macchina dei metalli
  • X. Saldatura
  • XI. Siderurgia
  • XII. Climatizzazione
  • XIII. Distribuzione del gas
  • XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
  • XV. Ingegneria climatica
  • XVI. Ingegneria elettrica
  • XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
  • XVIII. Installazioni elettriche
  • XIX. Produzione di energia elettrica
  • XX. Riparazione di apparecchi elettrici
  • XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
  • XXII. Ingegneria del controllo
  • XXIII. Ingegneria elettronica
  • XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
  • XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
  • XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
  • XXVII. Robotica
  • XXVIII. Sistemi di comunicazione
  • XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
  • XXX. Tecnologie di elaborazione dati
  • XXXI. Biotecnologie
  • XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
  • XXXIII. Ingegneria chimica
  • XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
  • XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
  • XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
  • XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
  • XXXVIII. Tecnologie biochimiche
  • XXXIX. Cantieristica navale
  • XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
  • XLI. Ingegneria automobilistica
  • XLII. Ingegneria motociclistica
  • XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
  • XLIV. Progettazione di aeromobili
  • XLV. Manutenzione di aeromobili
  • XLVI. Agricoltura di precisione
  • XLVII. Lavorazione degli alimenti
  • XLVIII. Conservazione degli alimenti
  • XLIX. Produzione bevande
  • L. Lavorazione del tabacco
  • LI. Scienza e tecnologie alimentari
  • LII. Confezione di calzature
  • LIII. Filatura
  • LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
  • LV. Preparazione e filatura della lana
  • LVI. Produzione di capi di abbigliamento
  • LVII. Produzione di cuoio e pellami
  • LVIII. Sartoria
  • LIX. Selleria
  • LX. Tessitura industriale
  • LXI. Ceramica industriale
  • LXII. Ebanisteria
  • LXIII. Fabbricazione di mobili
  • LXIV. Falegnameria (non edile)
  • LXV. Lavorazione della gomma
  • LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
  • LXVII. Lavorazione industriale del vetro
  • LXVIII. Produzione della plastica
  • LXIX. Produzione e lavorazione della carta
  • LXX. Produzione industriale di diamanti
  • LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
  • LXXII. Estrazione di carbone
  • LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
  • LXXIV. Estrazione di materie grezze
  • LXXV. Ingegneria geotecnica
  • LXXVI. Ingegneria mineraria
  • LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
  • LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
  • LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
  • LXXX. Progettazione edilizia
  • LXXXI. Costruzione di ponti
  • LXXXII. Costruzione di strade
  • LXXXIII. Edilizia
  • LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
  • LXXXV. Ingegneria civile
  • LXXXVI. Ingegneria edile
  • LXXXVII. Ingegneria portuale
  • LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)