Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

DESTINATARI Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L’ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

SPESE AMMISSIBILI Il comma 1 dell’articolo 125 prevede che il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle «spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».

Il successivo comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie. Pertanto, è possibile individuare due categorie di spese:

  • a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività risultante da apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • b) **quelle sostenute per l’acquisto di
    1. dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine (chirurgiche, Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    2. prodotti detergenti e disinfettanti;
    3. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    4. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

IMPORTI AGEVOLAZIONI: Credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché' per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario.

DOTAZIONE 200 milioni di euro per l'anno 2020

TEMPISTICA: Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • compensazione (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.