Credito d'imposta per investimenti in Start-up e PMI innovative

Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative

DESTINATARI:

Il comma 7 dell’art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 prevede una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o una o più PMI innovative.

Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali effettua l’investimento agevolato in una o più imprese beneficiarie: per impresa beneficiaria dell’investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento.

L’investimento agevolato può essere effettuato dall’investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che in- vestono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

INIZIATIVE AMMISSIBILI:

L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

L’investimento massimo in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di € 100.000.

L’investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di € 300.000.

L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio.

IMPORTI AGEVOLAZIONI:

Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato in start-up innovative fino ad un massimo di € 100.000, per un ammontare quindi di detrazione non superiore a € 50.000.

Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative fino ad un massimo di € 300.000, per un ammontare quindi di detrazione non superiore a € 150.000.

In caso di investimento di ammontare superiore a € 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza nel limite di 200.000 euro in tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni fiscali sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:

Prima della effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”.

Tuttavia per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

MODALITA’ DI FRUIZIONE:

L’agevolazione fiscale è indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nella impresa beneficiaria.

L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori o gli organismi ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

Il possesso dei requisiti e l’entità dell’investimento agevolato sono certificati, previa richiesta del soggetto investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento si intende effettuato.