Credito d’imposta investimenti in beni strumentali - Novità Legge di Bilancio 2020

DESTINATARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato e gli esercenti arti e professioni.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad eccezione:

  • dei mezzi di trasporto a motore;
  • dei beni con aliquote fiscali inferiori al 6,5 per cento;
  • dei fabbricati e delle costruzioni;
  • dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smalti- mento dei rifiuti.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

IMPORTO DEL CREDITO

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali diversi da quelli indicati negli allegati A e B, nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali - Allegato A, nella misura
    • del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali - Allegato B (comprese le soluzioni di cloud computing), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

AMBITO TEMPORALE

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il presente credito non si applica:

  • a) agli investimenti aventi a oggetto i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B, effettuati tra il 1.01 e il 30.06.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l’agevolazione prevista dall’art. 1 D.L. 34/2019;
  • b) agli investimenti aventi ad oggetto i beni indicati negli allegati A e B, effettuati tra il 1.01 e il 31.12.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall’art. 1, cc. 60 e 62 L. 145/2018.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli citati nell’allegato A e B, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti venti a oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

PORTABILITA’ DEI BENI

Se, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 1, cc. 35 e 36 L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

CUMULABILITÀ

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative.

Le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero, che sarà definita nel modello, nel contenuto e nelle modalità/termini d’invio con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico.