DECRETO “LIQUIDITA’

La società Credit Connection, in collaborazione con il Network, è attiva nel dare supporto alle aziende relativamente alle agevolazioni inerenti il DECRETO “LIQUIDITA’" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020.

Fondo di garanzia centrale pmi Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni del Fondo, si applicano le seguenti misure:

  • a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie di durata inferiore a 72 mesi. L’importo massimo delle operazioni finanziarie non può essere superiore alternativamente a:
    1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. In caso di imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo non può essere superiore i costi salariali previsti per i primi 2 anni;
    2. il 25% del fatturato 2019;
    3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione;
  • d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • e) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  • f) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione e delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché, al 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
  • g) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
  • h) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • i) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20 % in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • j) previa autorizzazione UE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 % sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
  • k) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;
  • i) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
  • l) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE Con il primo articolo del D.L. 23 dell’8 aprile 2020, nell’ambito del capo dedicato alle misure di accesso al credito per le imprese, il legislatore interviene al fine di prevedere specifiche misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese. L’istituto chiamato a gestire queste misure è SACE, società che viene autorizzata a concedere, fino al prossimo 31 dicembre 2020, e nel limite di uno stanziamento complessivo pari a 200 miliardi di euro (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole e medie imprese), garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19. Dette misure riguardano anche lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva che abbiano già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Vediamo quali sono le caratteristiche principali di dette misure. Limiti e caratteristiche dei finanziamenti In primo luogo, per il rilascio della garanzia vengono previsti dei limiti massimi all’importo dei finanziamenti che potranno essere richiesti dalle imprese. In base a quanto previsto nel decreto la misura dei finanziamenti concessi non potrà superare il maggiore tra i seguenti 2 parametri:

  • il 25% del fatturato (ricavi) annuo dell’impresa prodotto in Italia relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa sostenuti in Italia con riferimento al 2019, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio (per le imprese che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2018 si considerano i costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell’impresa). I finanziamenti, per i quali la garanzia dovrà essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, non potranno avere durata superiore a 6 anni, e potranno prevedere un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi. La copertura della garanzia La garanzia, che sarà a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, potrà intervenire nei seguenti limiti: 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia; 70% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro. I costi Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti: per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,5% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno; per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 0,5% durante il primo anno, 1,0% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno; Procedura semplificata Per il rilascio delle garanzie su finanziamenti concessi a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nelle seguenti fasi:
  • a) l’impresa interessata al finanziamento garantito da SACE presenta a un soggetto finanziatore (istituto di credito) la domanda di finanziamento;
  • b) in caso di esito positivo della delibera, i soggetti finanziatori (istituti di credito) trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, e quest’ultima in caso di rilascio emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
  • c) il soggetto finanziatore (istituto di credito) procedere al rilascio del finanziamento assisto dalla garanzia concessa da SACE. Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, il rilascio della garanzia e del codice unico è subordinato alle decisioni assunte dal Mef, sentito il Mise, sulla base della richiesta inoltrata da SACE. Vincoli per impresa Per poter ottenere la garanzia l’impresa non deve rientrare al 31 dicembre 2019 tra le imprese classificate in difficoltà e, alla data del 29 febbraio 2020, non deve presentare esposizioni “deteriorate” presso il sistema bancario. L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene: non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Autorizzazione comunitaria e decreto attuativo Va segnalato che l’efficacia delle descritte misure è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea e che, con successivo Decreto del Mef, potranno essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, nonché richiesti ulteriori elementi e requisiti integrativi per l’esecuzione delle descritte operazioni.

Finanziamenti entro i 25mila euro Previa autorizzazione da parte dell’Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da autocertificazione. Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro. In relazione al tasso di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento, determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità, occorre rivolgersi al proprio istituto di credito. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Credito di imposta sui dispositivi di protezione Con il decreto “Cura Italia”, è stato introdotto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro necessari al contenimento dell’epidemia. Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro. Con riferimento a questo intervento il Decreto Liquidità introduce un ampliamento delle spese ammesse definendo agevolabili anche le spese sostenute per l’acquisto di: dispositivi di protezione individuale come le mascherine, i guanti, le visiere di protezione e occhiali protettivi, le tute di protezione e calzari, dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come i pannelli protettivi. In questo caso risulta agevolata anche la spesa di installazione. i detergenti mani e i disinfettanti. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, tuttavia per le modalità occorre attendere l’emanazione di un apposito decreto del Mise e del Mef.