DESTINATARI
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
INIZIATIVE/SPESE AMMISSIBILI
La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è intervenuta, sulla disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della Legge n. 205/2017). I commi da 210 a 217, dell’articolo 1 della citata legge, infatti, prevedono la proroga del bonus formazione 4.0 per il 2020 e sarà consentito, quindi, richiederlo per le spese di formazione sostenute a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020. Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di uncontratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie. L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili, oltre alle attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il comma 211, specifica che, il suddetto credito d’imposta è attribuito nella misura:
- del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuale di €300.000;
- del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese nel limite massimo annuale di €250.000;
- del 30 per cento di quelle sostenute dalle grandi imprese nel limite massimo annuale di €250.000.
Il credito d’imposta è elevato al 60 per cento per le spese sostenute da tutte le imprese, nel caso in cui i destinatari dell’attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione. Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
CERTIFICAZIONE CONTABILE E OBBLIGHI DOCUMENTALI
Affinché si possano attuare gli interventi sopra descritti, si applicano, compatibilmente, le disposizioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Mise, che sarà definita nel modello, nel contenuto e nelle modalità/termini d’invio con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico.
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
**Allegato A**
(articolo 1, comma 48)
Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti
a) Vendita e marketing
I. Acquisti
II. Commercio al dettaglio
III. Commercio all'ingrosso IV. Gestione del magazzino
V. Servizi ai consumatori
VI. Stoccaggio
VII. Tecniche di dimostrazione VIII. Marketing
IX. Ricerca di mercato
b) Informatica
I. Analisi di sistemi informatici
II. Elaborazione elettronica dei dati
III. Formazione degli amministratori di rete IV. Linguaggi di programmazione
V. Progettazione di sistemi informatici
VI. Programmazione informatica
VII. Sistemi operativi
VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
c) Tecniche e tecnologie di produzione
I. Fabbricazione di armi da fuoco
II. Fabbricazione di utensili e stampi
III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
IV. Idraulica
V. Ingegneria meccanica
VI. Ingegneria metallurgica
VII. Lavorazione della lamiera
VIII. Meccanica di precisione
IX. Lavorazione a macchina dei metalli
X. Saldatura
XI. Siderurgia
XII. Climatizzazione
XIII. Distribuzione del gas
XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
XV. Ingegneria climatica
XVI. Ingegneria elettrica
XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
XVIII. Installazioni elettriche
XIX. Produzione di energia elettrica
XX. Riparazione di apparecchi elettrici
XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
XXII. Ingegneria del controllo
XXIII. Ingegneria elettronica
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
XXVII. Robotica
XXVIII. Sistemi di comunicazione
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
XXX. Tecnologie di elaborazione dati
XXXI. Biotecnologie
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione XXXIII. Ingegneria chimica
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
XXXVIII. Tecnologie biochimiche
XXXIX. Cantieristica navale
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni
XLI. Ingegneria automobilistica
XLII. Ingegneria motociclistica
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli XLIV. Progettazione di aeromobili
XLV. Manutenzione di aeromobili
XLVI. Agricoltura di precisione
XLVII. Lavorazione degli alimenti XLVIII. Conservazione degli alimenti XLIX. Produzione bevande
L. Lavorazione del tabacco
LI. Scienza e tecnologie alimentari
LII. Confezione di calzature
LIII. Filatura
LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli LV. Preparazione e filatura della lana
LVI. Produzione di capi di abbigliamento
LVII. Produzione di cuoio e pellami
LVIII. Sartoria
LIX. Selleria
LX. Tessitura industriale
LXI. Ceramica industriale
LXII. Ebanisteria
LXIII. Fabbricazione di mobili
LXIV. Falegnameria (non edile)
LXV. Lavorazione della gomma
LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
LXVII. Lavorazione industriale del vetro
LXVIII. Produzione della plastica
LXIX. Produzione e lavorazione della carta
LXX. Produzione industriale di diamanti
LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
LXXII. Estrazione di carbone
LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
LXXIV. Estrazione di materie grezze
LXXV. Ingegneria geotecnica
LXXVI. Ingegneria mineraria
LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
LXXX. Progettazione edilizia
LXXXI. Costruzione di ponti
LXXXII. Costruzione di strade
LXXXIII. Edilizia
LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
LXXXV. Ingegneria civile
LXXXVI. Ingegneria edile
LXXXVII. Ingegneria portuale
LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)