CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITA'

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE D'INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96.

DESTINATARI: Possono accedere all’agevolazione le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.

INIZIATIVE/SPESE AMMISSIBILI: Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. L'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

IMPORTI AGEVOLAZIONI: Il bonus si configura quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione, previa istanza da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini della prima applicazione del bonus per l’anno 2017, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, nazionale e locale, anche online, effettuati dal 24 Giugno 2017 al 31 Dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. L’applicazione dell’incentivo nel 2017 è pertanto parziale, perché non riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. A decorrere dall'anno 2018, l’agevolazione è riconosciuta sugli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nazionale e locale, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Il parametro storico di riferimento deve essere considerato in relazione al costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente. L'incentivo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; sale al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative.

DOTAZIONE: Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per il 2018 ammontano a 62,5 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro la spesa autorizzata per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 Giugno 2017 al 31 Dicembre 2017. Per le altre annualità, il limite massimo di spesa dovrà essere stabilito ogni anno con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

TEMPISTICA: Non è previsto un click day. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per gli investimenti incrementali riferiti al secondo semestre 2017, la comunicazione è effettuata in modo separato. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.