Chiarimenti sulle principali agevolazioni fiscali 2020

CREDITO IMPOSTA R&S&I – COMPENSO AMMINISTRATORE

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 - recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” - ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”. Nell’ambito di tale intervento, con l’articolo 1, commi 198-208, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e innovazione estetica effettuati nel periodo d’imposta 2020.

Sottolineiamo in particolare che: In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata _all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato._

Il compenso spettante all’amministratore deve quindi essere interamente corrisposto entro il 12/01/2021, per poter essere inserito tra le spese agevolabili ai finI del conteggio del credito d’imposta spettante.


CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI 4.0 – DICITURA FATTURE

Con le Risposte n. 438 e 439 del 05/10/2020, l’Agenzia, in relazione al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, c. da 185 a 197, L. 160/2019 (ex super/iperammortamento), chiarisce che qualora nella fattura d'acquisto non sia stata inserita la dicitura (obbligatoria) con la normativa di riferimento, l'acquirente potrà procedere alla regolarizzazione del documento di spesa ricevuto.

Per quanto attiene la procedura di regolarizzazione, è possibile distinguere tra:

  1. le fatture emesse in formato cartaceo: il riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura (sia di acconto che di saldo) con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
  2. le fatture elettroniche: il beneficiario, in alternativa, può:
    • stampare il documento apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ed esibita in caso di controlli;
    • realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate (in tema di reverse charge interno) dalla CM 14/2019, ossia il cessionario/committente può (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa) inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

In tutti i casi, la regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria (il venditore rimane estraneo) prima che siano state avviate eventuali attività di controllo.